Statuto della fondazione

Articolo 1 - Costituzione

E’ costituita la Fondazione denominata “Fondazione Camillo Golgi” Istituto bresciano per la ricerca biomedica.
Una volta effettuata l’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà “Fondazione Camillo Golgi – Istituto bresciano per la ricerca biomedica – ETS”.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Brescia.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore della ricerca scientifica biomedica svolta nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
In particolare, ai sensi dell’art 5 lettera h) del D.lgs 117/2017 la Fondazione si propone di promuovere la ricerca medico biologica e gli scambi scientifici e culturali tra ricercatori dei centri medico biologici più avanzati, per lo studio e l’applicazione delle moderne tecnologie biomediche nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie che possono impedire e compromettere il normale decorso della gravidanza, delle malattie infantili, congenite e acquisite, delle malattie rare e delle malattie croniche degenerative.
L’attività di cui sopra potrà essere realizzata attraverso la partecipazione diretta e la collaborazione con Centri di ricerca, universitari e non, oltre che indirettamente attraverso l’erogazione di risorse finanziarie destinate a soggetti che svolgono la medesima attività.
Inoltre, la Fondazione si propone, nell’ambito della ricerca avanzata, di favorire la più ampia collaborazione e sinergia nel settore biomedico e delle tecnologie innovative. Nel quadro degli scopi suddetti, la Fondazione può organizzare incontri scientifici, congressi, corsi di preparazione e perfezionamento anche post-universitari, conferire borse di studio, premi e contributi; collaborare con altre Fondazioni, Enti pubblici o privati; acquisire e utilizzare apparecchiature e materiali necessari per lo svolgimento delle ricerche, pubblicare riviste o saggi; costituire una propria biblioteca e archivio dati.

Articolo 4 - Durata

La Fondazione Golgi ha durata indeterminata.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell’atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante.
Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con elargizioni, donazioni, lasciti, eredità legati mobiliari e immobiliari di quanti approvino e condividano gli scopi della Fondazione.
La Fondazione realizza le proprie finalità con rendite del proprio patrimonio, con eventuali eredità lasciti donazioni elargizioni anche in natura e con ogni altro provento non destinato specificamente ad aumento del patrimonio.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a consiglieri, lavoratori e collaboratori, ed altri componenti degli organi.

Articolo 6 - Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente e il/i Vice-Presidente/i del Consiglio di Amministrazione (occorrendo fino a 2);
– l’Organo di Controllo;
– il Revisore Legale dei conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge).

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 a un massimo di 20 membri.
I Consiglieri durano in carica tre (3) anni decadendo con l’approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e possono essere riconfermati. Il Consiglio nella riunione indetta per la disamina e approvazione di bilancio del terzo esercizio di mandato, dovrà preventivamente nominare i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione determinandone il numero, con delibera presa a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.
Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Consigliere che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica.

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il/i Vice Presidente/i, nomina ove ritenga opportuno un Comitato Direttivo; nomina ove ritenga opportuno un Comitato Scientifico; nomina l’Organo di Controllo; nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno il Revisore Legale dei conti.
Il Consiglio ha tutti i più ampi poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e di ogni altra attività atta a raggiungere gli scopi della Fondazione.
Può deliberare modifiche dello statuto. Redige e approva il bilancio sociale; stabilisce le direttive e delibera sulle erogazioni della Fondazione; delibera lo scioglimento ai sensi di legge.

Articolo 10 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti o dall’Organo di Controllo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione, di una prima e seconda convocazione e l’elenco della materie da trattare, trasmesso ai membri del Consiglio e all’Organo di Controllo, con posta elettronica almeno otto (8) giorni prima dell’adunanza o, in casi d’urgenza, almeno 3 (tre) tre giorni prima.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dai Vice Presidenti, in ordine di anzianità, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio di
Amministrazione può svolgersi anche per via telematica purchè sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
Il Collegamento dovrà essere realizzato con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio/audio-video conferenza) e con l’osservanza delle seguenti condizioni:
– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
– che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all’anno dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
Deve essere convocato entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre ed entro il 30 novembre di ogni anno per l’esame del programma dell’anno successivo. I verbali del Consiglio e del Comitato Direttivo, se costituito, sono trascritti in appositi registri e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario qualora nominato.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Comitato Direttivo

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad un Comitato Direttivo.
Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da altri Consiglieri in numero non inferiore a 2 e non superiore a 7 che dureranno in carica per un triennio e potranno essere riconfermati.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad una o più persone anche non Consiglieri, specificando i poteri e i limiti delle procure.

Articolo 12 - Il Presidente e il/i Vice Presidente/i

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei membri in carica, il proprio Presidente ed occorrendo uno o due vicepresidenti e un segretario.
Per la prima volta le cariche sociali possono essere elette in sede di atto costitutivo della Fondazione.
Il Presidente ha il potere di rappresentare la Fondazione verso terzi e in giudizio; ha pure il potere per l’ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione e quegli altri poteri che verranno attribuiti dal Consiglio con apposite deleghe. In ogni caso al Presidente spetta:
– convocare e presiedere il Consiglio, proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze;
– eseguire le deliberazioni del Consiglio;
– adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone nel più breve tempo possibile al Consiglio;
– delegare dei procuratori per singoli atti o categorie di atti;
– verificare e pretendere l’osservanza dello statuto, nonché della normativa applicabile;
– predisporre la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal/i Vicepresidente/i, in ordine di anzianità, in ogni sua attribuzione.

Articolo 13 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico per essere assistito in specifiche iniziative legate alla ricerca biomedica.
Il Comitato Scientifico sarà composto da 3 membri interni al Consiglio di Amministrazione e da consulenti esterni, fino al numero di 6, esperti nell’ambito scientifico di interesse della Fondazione; questi ultimi decadranno con la realizzazione delle iniziative scientifiche programmate. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico può formulare proposte motivate sulle iniziative della Fondazione ed esprimere pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. Per tali scopi i singoli membri del Comitato Scientifico possono essere contattati anche individualmente e separatamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Organo di controllo e revisore unico

Ai sensi di legge, in conformità al disposto dell’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è nominato un Organo di controllo monocratico per lo svolgimento delle funzioni ivi indicate; esso potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, se iscritto nell’apposito Registro sia quando tale funzione sia obbligatoria sia in caso di nomina facoltativa.
Ove organo distinto, la revisione può essere svolta da Revisore uniconominato dal Consiglio d’Amministrazione tra gli iscritti  nel registro dei revisori legali.
I membri di tali organi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti; partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.

Articolo 15 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche si svolgono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dell svolgimento della funzione.

Articolo 16 - Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Qualora lo ritenesse opportuno il Consiglio di Amministrazione potrà affidare la preparazione e stesura del bilancio a persone o ente estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 17 - Bilancio d'esercizio

L’esercizio finanziario della Fondazione, ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione, così come disciplinato dall’art 13 c.1 del D.lgs 117/2017.
Ai sensi dell’art 13 c.2 del predetto D.lgs, qualora vengano rispettati i limiti dimensionali ivi previsti, la Fondazione potrà avvalersi della facoltà di redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Entro il 30 novembre di ogni anno approva altresì il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere altresì il Bilancio Sociale e a darne adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il RUNTS (Registro unico Nazionale del Terzo Settore) e la pubblicazione nel proprio sito internet in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse relativamente connesse.

Articolo 18 - Scritture Contabili

Oltre alla tenuta degli altri libri previsti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo;
Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell’Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le norme previste dal vigente ordinamento, nonché, qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente di Terzo Settore, le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017.